Nel caso di specie, essendo pacifico che l’appaltatore, nelle more del giudizio, aveva rimosso la gru a sue spese (con il consenso del committente e del proprietario del terreno), il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare impar più sussistente la condizione giustificante la sospensione del pagamento della somma necessaria https://avvocato-arresti-milano-d74049.blogtov.com/10168123/datos-sobre-ricorso-in-cassazione-revelados